Art. 2.
(Definizione della medicina complementare e delle relative discipline).

      1. La medicina complementare è una forma di pratica medica che, fondata sul principio secondo cui la medicina è una scienza unica, ma composta da varie discipline e che il ricorso a vari metodi di cura non ha carattere esclusivo, integra, all'interno di percorsi diagnostico-terapeutici

 

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definiti dal medico, una o più delle discipline della medicina complementare riconosciute ai sensi della presente legge per il conseguimento del benessere globale del paziente.
      2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a), sono discipline della medicina complementare l'agopuntura, la fitoterapia, la medicina ayurvedica, l'omeopatia nelle sue applicazioni unicista, pluralista e complessista, la medicina antroposofica, l'omotossicologia, la medicina manuale, la medicina tradizionale cinese e la medicina naturopatica.
      3. Gli ambiti scientifici e terapeutici di ciascuna disciplina di medicina complementare, riconosciuta ai sensi della presente legge, sono definiti con i decreti istitutivi dei corsi di formazione post-laurea di cui all'articolo 7, comma 2.